SOA, le ultime indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza per il rilascio deglio attestati
AVCP, Determinazione 23 aprile 2014, n. 4
Roma, 20 maggio 2014 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture che proponiamo in lettura, reca i criteri a cui le SOA devono attenersi per la redazione o per l’aggiornamento del documento ( vedi art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010) relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le disposizioni normative vigenti.
L’atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione.
Riferimenti normativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». :
(Omissis)
Art. 68
Rilascio della autorizzazione
(Omissis)
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;e) certificato del casellario giudiziale relativo agli
amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita', saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
(Omissis)
La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 4 del 2014
