SOA, possibile la seconda designazione
Autorità per la Vigilanza, Comunicato 79/2013
Roma, 2 maggio 20132 - L’Autorità per la Vigilanza, ha risposto con il recente Comunicato alle richieste di chiarimenti avanzate da operatori privati del settore in ordine alla possibilità , una volta designata una SOA ai sensi dell’art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, di comunicare la volontà di annullare la precedente designazione e chiedere contestualmente alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA.
Diamo sinteticamente conto delle indicazioni fornite dall'Autorità, poggiate sull'interpretazione degli artt. 73, comma 8 e 76, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 , proponendo
Come si legge nel Comunicato, l'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce, al comma 8, che “La SOA è tenuta a comunicare lo sospensione e lo decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e lo cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita lo documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa lo nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire lo documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, lo possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa" .
Su questa base,il Consiglio ha ritenuto che nel caso in cui l’impresa, dopo avere designato una prima volta una SOA, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, rappresenti la volontà di annullare la precedente designazione, chiedendo alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altro Organismo, dandone contestuale notizia al predetto Organismo e alla Autorità, la SOA precedentemente designata non potrà opporsi ma dovrà provvedere al trasferimento.
In ordine, poi, al trasferimento della documentazione, l''art. 76, comma 2, D.P.R. n. 207/20120 introduce il contratto di attestazione come l'apposito contratto che l'impresa, che intende ottenere l'attestazione di qualificazione, deve stipulare con una delle SOA autorizzate. Il contratto è fonte dell'obbligo per la SOA di svolgere l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione.
Secondo quanto emerge dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA - si legge nel Comunicato - il saldo del compenso viene corrisposto alla SOA al termine dell'istruttoria, prima del rilascio dell'attestazione. Tutte le attività incidenti sulla validità dell'attestato di qualificazione, poste in essere dalla SOA dopo il rilascio dell'attestazione, richiedono la stipula di un nuovo contratto. Oggetto del contratto di attestazione – prosegue il Comunicato - è l'attività istruttoria - volta alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell'impresa - finalizzata al rilascio dell'attestazione. Esauritasi l'efficacia del contratto originario, ogni nuovo intervento sull'attestazione richiede la stipula di un nuovo contratto.
Accogliendo una simile ricostruzione della natura del contratto di attestazione, si dovrebbe ritenere che il trasferimento della documentazione ai sensi dell'art. 73, comma 8, che avviene dopo il rilascio dell'attestazione, si verifica in una fase in cui il contratto ha esaurito i suoi effetti e la SOA agisce in qualità di soggetto preposto allo svolgimento di funzioni pubbliche.
Nel trasferimento della documentazione non sarebbe quindi rinvenibile una successione nel vincolo contrattuale, ormai esauritosi, ma il trasferimento della funzione di controllo ad altra SOA Ciò dovrebbe permettere il superamento dei limiti posti dall'effetto vincolante del contratto con la conseguenza di consentire all'impresa di scegliere una SOA diversa da quella designata in un primo momento.
Tuttavia, tale facoltà di individuare una SOA diversa cui trasferire la documentazione è esercitabile fino a quando l’impresa non abbia stipulato con la SOA precedentemente scelta un contratto avente ad oggetto un'attività incidente sull'attestato di qualificazione (a titolo esemplificativo, verifica triennale o variazioni minime.