Società per azioni, le nuove norme europee in materia di fusione
La Direttiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Roma, 6 giugno 2011 - Pubblicata nella G.U delle Comunità Europee 29 aprile 2011, n. L 110, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni
La normativa – che prevede espressamente un'estensione delle novità alle fusioni "semplificate" o per incorporazione si - applica alle sole fusioni tra società per azioni, per tali intendendo soggetti giuridici costituitisi in tale forma , con sede principale o stabile organizzazione nel territorio comunitario.
L'attenzione dell’Unione Europea per le vicende relative alle società per azioni e alle loro trasformazioni comincia nel 1978 con la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, ha più volte dato impulso a diverse e sostanziali modificazioni e si imponeva, ormai, una codificazione della materia, allo scopo di assicurare la tutela degli interessi dei soci e dei terzi attraverso un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri.
L’intervento operato dal nuovo testo tenta di centrare due obiettivi.
• assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un’informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile;
• garantire un’appropriata tutela dei loro diritti.
Si sviluppa in questa ottica l’introduzione – nell’ordinamento comunitario - dell’istituto della fusione.
Cosa si intende per “fusione”? La «fusione mediante costituzione di una nuova società» è l’operazione con la quale più società, senza aprire le procedure di liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile
In tema di trasparenza, pubblicità ed adeguata informativa , deve essere ricordato che il nostro codice civile attualmente prevede l'obbligo di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese per l'iscrizione (art. 2501-ter, commi 3 e 4) e l'obbligo di deposito presso la sede sociale, del progetto di fusione, delle relazioni degli amministratori e degli esperti, delle situazioni patrimoniali e degli ultimi tre bilanci delle società partecipanti (art. 2501-septies).
Le novità della Direttiva 2011/35/UE
La nuova direttiva non modifica la procedura preesistente che continuerà a prevedere la redazione del progetto e dei relativi documenti accompagnatori (situazioni patrimoniali straordinarie, relazioni degli amministratori e relazioni degli esperti), la deliberazione assembleare, le eventuali opposizioni.
La lettura del testo conferma la particolare importanza che l’Unione connette alla realizzazione di una informativa quanto più adeguata, trasparente e obiettiva a tutti i soggetti interessati in materia di fusione delle società per azioni. Vediamo perché.
La conoscibilità del progetto e dei relativi allegati viene consegnata alla pubblicazione sul sito web delle società, in luogo della pubblicazione presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale. Ciascun azionista può ottenere gratuitamente una copia dei documenti riguardanti la fusione, salvo la possibilità di scaricare e stampare i documenti dal sito.
Secondo il disposto dell'art. 6, la pubblicazione dei documenti sul sito della società permane per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione. La pubblicazione on line sostituisce anche il deposito dei documenti presso la sede sociale ai sensi dell’ art. 11 della direttiva medesima Il periodo minimo di mantenimento dei documenti a disposizione degli interessati è stabilito in un mese, salva la facoltà degli Stati membri di regolamentare la sicurezza del download.
Può essere ulteriormente regolamentato il diritto di accesso agli atti? Ricorre nel testo la previsione che i singoli stati membri possano disporre eventuali limitazioni per garantire la sicurezza del sito nonché la facoltà di imporre eventuali sanzioni per l'impossibilità di accedere ai documenti.