Società concessionarie: i costi sostenuti per la realizzazione delle opere sono funzionali all`acquisizione del relativo "diritto di concessione",
Così sostiene l'ANCE.
In presenza di un`opera realizzata in project financing, l`eccedenza IVA inerente l`acquisizione del diritto di concessione da parte della societa` di progetto, titolare della medesima concessione, puo` essere chiesta a rimborso, in quanto relativa all`acquisizione di un bene immateriale ammortizzabile.
Questo l`orientamento espresso dall`Agenzia delle Entrate in risposta a specifici interpelli, che a breve dovrebbero essere tramutati in un pronunciamento ufficiale e che accolgono integralmente la posizione dell`ANCE, sostenuta da tempo in materia presso le competenti sedi.
In merito, gli Uffici ministeriali, superando il proprio precedente orientamento, osservano dapprima i contenuti delle convenzioni che disciplinano i rapporti tra Stazioni appaltanti e societa` concessionarie, sottolineando che, mentre i beni realizzati sono sin dall`origine di proprieta` degli Enti concedenti, le societa` di progetto acquisiscono, quali controprestazioni, il diritto di gestione delle opere per la durata delle convenzioni stipulate, ai sensi del citato art.143, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
L`Agenzia delle Entrate afferma ora che, per le societa` concessionarie, i costi sostenuti per la realizzazione delle stesse opere sono funzionali all`acquisizione del relativo diritto di concessione, di cui costituiscono il controvalore, e, come tali, rientrano tra ai beni immateriali ammortizzabili.