Società in house, gli indici del controllo analogo
Consiglio di Stato, Sentenza 8 marzo 2011, n. 1447
Il Consiglio di Stato ha recentemente riaffermato il principio che una società in house non può essere individuata sulla base di meri dati legislativi tassativamente elencati, individuando poi, nella pronuncia, i seguenti elementi, come utili ad impostare la ricerca di una risposta al quesito.
• Poteri del cda: il controllo analogo sussiste se non sono rilevanti e l’azionariato pubblico esercita poteri di ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.
• Contenuti statutari : poteri incisivi nelle sclete societarie di maggior rilievo devono essere conferiti dagli statuti agli enti proprietari, in modo che essi abbiano una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. In particolare, devono ricorrere le previsioni di un forte potere di controllo sugli atti piùsignificativi preventivamente approvati dall’assemblea dei soci e della decadenza degli amministratori che non si uniformino agli obblighi relativi al controllo analogo.
• Possibile presenza di ulteriori forme di partecipazione alla gestione diretta dal parte delle PA Molti e diversi sono gli esempi offerti dalla pratica. Il caso deciso con la pronuncia contemplava un “Consiglio di partecipazione” formato dai rappresentanti dei soci cui sia demandato l’esame preventivo degli atti societari.
• Possibile attribuzione ai soci di ulteriori comptenze: la facoltà di esprimere parere su qualunque argomento all’Ordine del Giorno ovvero proporre argomenti da inserire.