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Briciole di pane

Società partecipate e aiuti di Stato

Corte di Giustizia Europea, Sentenza 9 ottobre 2014, C 522/13

Roma, 14 ottobre 2014 -  Costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, colloca i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti. I vantaggi fiscali risultanti da una misura generale, applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici, non costituiscono aiuti di Stato.

 

Nel dichiarare incompatibile con il Trattato Europeo, la concessione - da parte dello Stato spagnolo ad una società pubblica interamente partecipata - del beneficio dell'esenzione fiscale dall'imposta sugli immobili gravante su un terreno di proprietà statale e affidato in gestione alla società medesima, la Corte di Giustiza europea  ha,  recentemente, precisato il contenuto dell'articolo 107, paragrafo1 TFUEio degli "aiuti di Stato".

 

Ecco, in sintesi, i punti essenziali della pronuncia che proponiamo in lettura.

 

Secondo  la costante giurisprudenza della Corte, una misura nazionale, per poter essere qualificata come aiuto di Stato, deve:

 

  • consistere in un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali;
  • avere un misura idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri;
  •  concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario;
  •  falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

     

Devono essere considerati  "aiuti di Stato"  incompatibili con il mercato interno:

 

  • gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.,, salvo deroghe contemplate dai Trattati;
  •  gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, pur senza costituire sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti;
  • gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (vedi anche sentenza Commissione/Deutsche Post, EU:C:2010:481). 

A.S

  La sentenza della Corte di Giustizia Europea