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Briciole di pane

Solidarietà negli appalti, committenti più tutelati

Lavoro. Le modifiche della legge Fornero alle disposizioni sulla responsabilità

Roma, 12 luglio 2012 – Una giungla di norme sulla responsabilità solidale prive di coerenza giuridica che hanno la conseguenza di generare incertezza applicativa sia per le imprese sia per le amministrazioni pubbliche. È questo lo scenario in seguito all'ennesima modifica apportata all'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 da parte della riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012). A questo punto non è più procrastinabile una riforma complessiva del tema che si ponga anche l'obiettivo di fornire al responsabile in solido (il committente o l'appaltatore) gli strumenti idonei e snelli ad esercitare il ruolo di "controllori" della filiera.
Di fatto, l'articolo 4 della legge 92/2012 elimina le modifiche introdotte dalla legge 296/2006, attribuendo di nuovo alla contrattazione collettiva un ruolo decisivo e vincolante per le imprese in ordine al controllo e alla verifica della regolarità complessiva degli appalti che invece la norma del 2006 aveva eliminato.
Inoltre, in caso di contenzioso nella materia degli appalti il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento non solo con l'appaltatore ma anche con gli eventuali ulteriori subappaltatori. II coinvolgimento di tutta la filiera dell'appalto non è subordinata alla richiesta del ricorrente ma è stabilito dalla legge. In altri termini la legge 92 mira ad estendere, nei fatti, la responsabilità solidale ai committenti solo nel caso in cui gli appaltatori o ciascuno dei subappaltatori non soddisfino con il proprio patrimonio i crediti vantati dai terzi interessati.
L'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 costituisce la norma di riferimento in tema di responsabilità solidale, ma la disciplina è stata oggetto di ripetute modifiche. L'articolo 35 del Dl 223/2006 ha avuto l'obiettivo di coinvolgere i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel controllo sul versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell'appalto stesso. Successivamente, l'articolo 1, comma 911 della legge 296/2006, ha sostituito l'articolo 29, comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2007. Questa modifica ha apportato le seguenti novità:
• la responsabilità solidale, oltre al committente e all'appaltatore, è estesa anche al subappaltatore;
• si è esteso a due anni il termine di decadenza per l'attivazione del meccanismo della responsabilità solidale (precedentemente limitata a un anno);
• i Ccnl, su base contrattuale, non possono più rimuovere la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti.
L'articolo 3, comma 8 del Dl 97/2008 ha poi abrogato i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 eliminando, tra l'altro, la responsabilità solidale sulle ritenute fiscali. A questo si aggiunga che l'articolo 8 del Dl 138/20u ha stabilito che accordi collettivi aziendali o territoriali possono derogare alle norme di legge e avere efficacia per tutti i lavoratori dell'azienda, anche con riguardo "al regime della solidarietà negli appalti".
Sono poi seguiti altri due interventi:
• l'articolo 21, comma 1 del decreto legge 5/2012 ha ulteriormente modificato l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 276/2003 estendendo la responsabilità solidale anche alle quote di Tfr ma eliminandola per le sanzioni amministrative;
• l'articolo 2, comma 5 bis del Dl 16/2012 ha sostituito l'articolo 35, comma 28 del D1223/2006 e reinserito la responsabilità solidale sul versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ha esteso l'istituto all'Iva scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, laddove il committente o l'appaltatore non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Enzo De Fusco (Il Sole 24 Ore)