Strade, sentenza del Tar sui criteri per la classificazione
La Sentenza del Tar Catanzaro 8 febbraio 2012, n.157
Roma, 20 febbraio 2012 - Da quali elementi può desumersi l'uso pubblico di una strada? È sufficiente che il passaggio venga esercitato nell'interesse di un gruppo limitato di soggetti, quali i proprietari di immobili confinanti con la strada in questione? Deve essere dimostrato che l’infrastruttura sia al servizio, in modo continuativo, della generalità indifferenziata dei cittadini uti cives e non uti singuli? Quale efficacia riveste l’iscrizione della strada nell’elenco comunale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 126 del 1958?
Questi gli interrogativi affrontati dalla pronuncia del Tar Calabria nel discutere del ricorso del proprietario della strada contro l’ordinanza contingibile ed urgente del Comune competente per territorio, finalizzata ad ottenere la rimozione di una sbarra metallica, apposta dal ricorrente sul tratto di strada predetto.
Diamo conto di seguito del ragionamento seguito dal collegio giudicante per ammettere la natura privata della strada ed accogliere il ricorso del proprietario.
La situazione di demanialità o di uso pubblico deve essere dimostrata .
La comune convinzione, accertata in via di fatto, che la stradina sia ritenuta molto utile per accedere ( nel caso di specie) ad una centrale comunale idroelettrica, non basta a consentire all’Ente locale l’esercizio di poteri autoritativi né tantomeno l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
Occorre, infatti, che la P.A. ponga a fondamento del provvedimento impugnato idonei accertamenti in ordine alla sussistenza di un eventuale uso pubblico pregresso nonché in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità, condotte mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (cfr: Cons. St., Sez. V, 7 aprile 1995, n. 522; Tar Lombardia, Brescia, 7 settembre 1999, n. 769; TAR Sardegna, 21 dicembre 2000, n. 1246; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922 TAR Valle d'Aosta, I, n. 86/2009), al fine di dimostrare l’asservimento della strada in questione all'uso pubblico, indifferenziato e continuativo .
L’inclusione dell’infrastruttura viaria nell’elenco di cui all'art. 8 della legge n. 126 del 1958
Come si legge nella pronuncia, l’iscrizione non risulta dirimente ai fine dell’accertamento del carattere pubblico, avendo natura dichiarativa e non costitutiva, e configurando una mera presunzione della demanialità, ai sensi dell' art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F.
Tale presunzione sarebbe peraltro superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624; Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705).
In assenza, dunque, di accertamenti idonei a dimostrare il pregresso uso pubblico nonché l’idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblica utilità in modo indifferenziato e continuativo - ai quali siano comunque seguiti atti ablativi da parte della PA - il Tar Catanzaro ha ritenuto il carattere privato della strada.