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Subappalto, quando richiedere il Durc

Il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito dell'Ance

Roma, 15 aprile 2014 – La verifica della regolarità contributiva del subappaltatore va effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto.

 

E’ questa l’indicazione applicativa dell’art. 4 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti in tema di richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva per il pagamento del Sal o del saldo finale, successivo alla conclusione del subappalto, fornita dal Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito dell’ANCE.

 

 Riferimenti normativi

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)



1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
 

 

 

Aldo Scaramuccia

  La nota del Ministero del Lavoro