TAR Lazio, sentenza sull'informativa antimafia atipica
TAR Lazio, Sentenza 24 settembre 2013, n. 8434
Roma, 10 ottobre 2013 - La recente pronuncia del Tar Lazio che proponiamo in lettura, individua i requisiti, il presupposto, gli effetti sugli atti di gara, dell'informativa antimafia atipica.
Queste le argomentazioni essenziali:
• l'informativa antimafia atipica, a differenza di quella tipica, non ha carattere interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nella valutazione dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del concorrente ad assumere la posizione di contraente con la p.a. e rappresenta, una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività e di un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra la singola impresa e la criminalità organizzata intesa quale "associazione criminale" di qualsiasi tipologia e non solo quale associazione mafiosa in senso stretto, ai sensi dell'art.416 bis.cp;
• il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, "non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto" prima (Cons. Stato, III, n. 5177/2012) e dell'amministrazione appaltante;
• L'adozione dell'informativa prefettizia è quindi possibile ove, ad esito della istruttoria, emergano elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l'ipotesi del tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali ( vedi anche Cons. Stato Sez. III, 30-05-2012, n. 3247, conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo, sez. I, n. 870/2010);
• L’ampiezza del sindacato giurisdizionale , stante l'ampia discrezionalità riservata all'autorità prefettizia in tal modo , resta necessariamente circoscritta alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (Cons. Stato Sez. IV, 15-12-2011, n. 6611);
• La P. A è titolare di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 25-10-2011, n. 1334), in ordine alla facoltà di recedere dal contratto di appalto pubblico , a seguito della comunicazione prefettizia concernente la presenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'appaltatore.