Terre e rocce da scavo, verso la semplificazione
Uno sguardo al recente parere del Consiglio di Stato
Roma, 23 febbraio 2016 - Semplificare la vigente disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ricomprendendola in un unico testo “integrato, autosufficiente e internamente coerente”, con conseguente abrogazione delle disposizioni di rango primario e secondario che attualmente regolano tale materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
E questa la ratio dello schema di decreto legislativo, recante la nuova disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio assenso ( lo proponiamo in lettura) in questi giorni.
E’ un giudizio sostanzialmente positivo, quello espresso dai Giudici di Palazzo Spada, secondo i quali lo schema di decreto definisce un quadro rispettosa del principio di proporzionalità richiesto dalla normativa di rango primario di riferimento e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa europea .
Tra le argomentazioni svolte nel Parere di Stato sul testo che reca una disciplina complessiva della gestione delle terre e rocce da scavo, in sostituzione di quella attualmente prevista dal d.m. n. 161 del 2012 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, segnaliamo, in tema di proporzionalità della disciplina rispetto agli interventi da realizzare:
• La conferma dell’applicabilità ( prevista nello schema all’art. 9) di un “piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, soggetto al preventivo controllo d’ufficio da parte dell’autorità competente relativamente alla completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa, solo ai cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA ex art 2 dello schema stesso;
• La conferma dell’applicabilità della procedura semplificata di cui agli artt. 21 (“Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni”) e 22 (“Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA”), basata sulle autodichiarazioni da parte del soggetto proponente, esclusivamente:
- ai cantieri di piccole dimensioni (Art. 2, comma 1, lettera z));
- ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, (Art. 2, Lettera bb) del comma 1 ).