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Briciole di pane

Trasporti eccezionali, i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture

MIT, Direttiva 10 settembre 2014, n. 4214

Roma, 22 settembre 2014 - Ridurre degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. E' questo l'obiettivo - si legge nel testo del provvedimento - perseguito dal nuovo intervento del MIT, mirato a meglio definire quanto contenuto nella Direttiva dello scorso anno.

Proponiamo in lettura il testo del nuovo provvedimento, con il quale il MIT intende  risolvere le numerose perplessità sollevate dalle associazioni di categoria e dagli enti proprietari delle strade.

 

Riferimenti normativi

 

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012

omissis

Art. 14
Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

 

(omissis)


16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:


«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
 

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate
entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;


c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
 

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
 

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
 

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
 

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
 

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
 

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

omissis

A.S

  La nuova Direttiva del minstero delle Infrastrutture e dei Trasporti