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Briciole di pane

Ue, come si trasformerà il mercato europeo degli appalti

Le nuove Proposte di Direttiva sugli Appalti e le Concessioni

Roma, 15 marzo 2012 -  Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti; semplificare e rendere più flessibili le attuali normative in materia di appalti pubblici.

Queste le linee portanti delle nuove proposte di direttive sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici della Commissione Europea, di cui questo giornale aveva già fatto cenno tempo addietro ( vedi Le Strade dell’informazione: Unione Europea, ecco la Direttiva per gli appalti” – 12 gennaio 2012)

Ai fini dell’elaborazione delle nuove misure - che dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 e recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014 - la Commissione ha tenuto conto dei risultati di due consultazioni pubbliche svolte nel 2011 su due libri verdi riguardanti rispettivamente la modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)15), e l’estensione degli appalti elettronici nell’UE (COM(2010)571), intese ad individuare gli aspetti della normativa UE sugli appalti suscettibili di modifiche e adeguamenti

Diamo conto, di seguito, di alcune novità di immediato rilievo, rinviando i Lettori alla consultazione dei testi, sottoposti ad esame e discussione presso le istituzioni parlamentari dei Paesi Membri

Le novità in tema di requisiti di partecipazione

1. Fase di selezione – semplificazione della procedura in fase di selezione,

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, è prevista la possibilità per i candidati e gli offerenti di presentare in via preliminare autocertificazioni - che le stazioni appaltanti sono obbligate ad accettare –  e   procedere solo in una fase successiva alla presentazione effettiva di prove documentali.

2. Avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnico professionali

Qualora le regole e i criteri precedentemente richiamati comprendano requisiti riguardanti le capacità economiche e finanziarie oppure tecniche e professionali dell’operatore economico, quest’ultimo potrà avvalersi delle capacità di altri enti. Nel caso di appalti di lavori, contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori potranno esigere che alcuni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante a tale raggruppamento.

3. Fatturato minimo annuo nel settore oggetto d’appalto e assicurazione contro i rischi professionali

Tra i requisiti di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici potranno esigere che gli operatori economici siano assicurati contro i rischi professionali e possano dimostrare un determinato fatturato minimo annuo, anche con specifico riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto.

4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici.

Riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste, dovrà contenere:

• l’identificazione dell'operatore economico;

• attestare che quest’ultimo non è stato condannato con sentenza definitiva;

• attestare che il soggetto non è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione;

• dimostrare la sua iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale e il possesso di una particolare autorizzazione.

5. Le novità in tema di modifiche del contratto in corso di esecuzione

Le modifiche del contratto n corso di esecuzione pongono agli operatori delicati e frequenti problemi operativi, incidendo fortemente sulle economie di scala complessive.

Nell’intento di risolvere tali criticità , la Commissione ha proposto una nuova disciplina sulla base delle soluzioni sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Di seguito, alcuni fra i punti d’approdo degli argomenti proposti dalla Commissione in materia, nell'analizzare ( ed individuare le regole per) le ipotesi in cui una modifica del contratto debba sfociare in una nuova procedura di aggiudicazione.

1. Non saranno considerate sostanziali le modifiche qualora:

• il loro valore non superi le soglie fissate dalle due proposte e sia inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, a condizione tuttavia che non alterino la natura globale del contratto;

• siano state previste nella documentazione di gara sotto forma di clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili che ne stabiliscono la portata e la natura

2. Una modifica sostanziale non richiederà una nuova procedura nelle seguenti ipotesi:

• nel caso in cui essa sia stata determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere

• qualora essa non alteri la natura generale del contratto.

• nel caso in cui un eventuale aumento di prezzo non sia superiore al 50% del valore del contratto iniziale.

6.  Organi nazionali di controllo

Prevista nelle nuove direttive, l’istituzione in ogni singolo Stato membro di un organo unico indipendente preposto al controllo ed al coordinamento delle attività di attuazione. Il controllo esercitato da tale Organo, al quale dovranno essere soggette tutte le amministrazioni aggiudicatrici, dovrà essere trasparente ed  assicurare un’applicazione coerenti della politica in materia di appalti ed una valutazione sistematica dei suoi risultati in tutta l’UE.

Aldo Scaramuccia