Un ulteriore contrasto alle infiltrazioni mafiose: la Stazione Unica Appaltante
Le disposizioni di cui al DPCM 30 giugno 2011
Roma, 5 giugno 2011 - Come realizzare un efficace sistema di promozione ed attuazione di interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza?
Il recente Dpcm 30 giugno 2011 – del quale anticipiamo il testo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale,- risponde nei fatti all’interrogativo proposto, dando forma concreta alla previsione di cui all’art.33 del decreto legislativo n. 163/2006 come richiamato dall’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n.13.
L’art. 1 del testo reca disposizioni in materia di istituzione a livello regionale della SUA, con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.
La SUA riveste la natura giuridica di centrale di committenza e cura per conto degli enti aderenti l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
L’art. 2 del provvedimento individua i soggetti istituzionali e non, che possono aderire alla SUA; i rapporti tra gli enti aderenti e quest’ultima, ai sensi dell’art. 4 del testo, devono essere regolati da apposita convenzione.
In materia di monitoraggio e controllo degli appalti, il provvedimento fa salve le procedure e le norme già in essere, integrando tuttavia il quadro complessivo. Si prevede, infatti, (art. 5) che le Prefetture possano chiedere alle Sua ogni dato e informazione utile ai fini di prevenzione delle in filtrazioni della criminalità organizzata, restando consegnate alla disposizione di cui all’art. 6 del Dpcm le ulteriori forme e procedure di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni