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Briciole di pane

Una Eurovignette per i veicoli leggeri?

La Comunicazione 14 maggio 2012 della Commissione Europea

Roma, 16 maggio 2012 -  Approdata ieri alla Camera dei Deputati la comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di diritti nazionali sulle infrastrutture stradali ai veicoli leggeri privatil.

La Comunicazione , che non crea nuove norme legislative ed è parte dell'ampia strategia di imposizione di diritti definita nel Libro bianco, intende illustrare in che modo secondo la Commissione i principi generali di non discriminazione e di proporzionalità iscritti nel trattato debbano essere applicati ad un sistema di bollo per i veicoli leggeri privati.

Le linee principali del Libro Bianco

La Commissione aveva già sottolineato nel Libro bianco l'intenzione della di proporre misure cogenti per internalizzare i principali costi esterni del trasporto, progettando una ristrutturazione dei pedaggi stradali programmata in due fasi.

Fase 1 (entro il 2016) : introduzione di un diritto obbligatorio sull'infrastruttura per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci armonizzato in tutta l'UE per quanto riguarda le strutture tariffarie, le componenti di costo, il metodo di riscossione e la destinazione degli introiti. Tale processo implica la valutazione della compatibilità dei sistemi di pedaggio stradale in vigore per le automobili con i trattati dell'UE e l’elaborazione di linee guida per l'applicazione dell'internalizzazione dei costi esterni a tutti i veicoli.

Fase 2 ( 2016-2020) : internalizzazione piena e obbligatoria dei costi esterni per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e la possibilità di estensione a tutti i veicoli, oltre al recupero obbligatorio dei costi dell'infrastruttura.

L’interrogativo di fondo: Tale estensione è giustificata e ragionevole, alla luce dell’esperienza acquisita?

Indagando in tale direzione , la Commissione ha rilevato che le legislazioni nazionali non rispettano sempre i principi fondamentali dei Trattati dell’Unione, in particolare quello di non discriminazione in base alla nazionalità e il principio di proporzionalità, essendo gli Stati membri in linea di principio liberi di predisporre un sistema di diritti di utenza dell'infrastruttura stradale a carico dei veicoli leggeri privati. Spetta, dunque, alla Commissione provvedere all'attuazione di questi principi nell'interesse dell'Europa e dei suoi cittadini , conformemente ai doveri e alle competenze di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea

Ne consegue che , secondo il  principio di sussidiarietà, se da un lato la Commissione non intende presentare proposte legislative in merito; d'altra parte, ritiene opportuno definire e chiarire il diritto dell'UE nelle sue attuali applicazioni alla luce del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Questo l’humus dal quale prende forma , con un esercizio di trasparenza e chiarimento delle norme dell'UE, la proposta a tutti gli Stati membri interessati di uno strumento di riferimento che illustri il quadro entro il quale un sistema di bollo garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione.

Oggetto dell’atto, le modalità secondo le quali i principi generali di non discriminazione e di proporzionalità iscritti nel trattato debbano essere applicati ad un sistema di bollo per i veicoli leggeri privati.

La realtà “sul campo”.  Allo stato, sette Stati membri dell'UE hanno approfittato della libertà di predisporre un sistema di bollo per i veicoli leggeri privati, con un'ampia varietà di approccio.

Alcuni paesi ricorrono a una combinazione di vari strumenti d'imposizione (tassazione del carburante e dei veicoli). Altri si sono dotati di una gamma di strumenti più diversificata, che prevede anche il recupero dei costi dell'infrastruttura tramite l'imposizione di diritti di utenza nei confronti degli automobilisti che percorrono la rete autostradale.

I diritti di utenza assumono la forma di tariffe calcolate in base al tempo (bolli), spesso riscosse su tutta la rete primaria, o di tariffe in base alla distanza (pedaggi), riscosse su determinati tratti di strade di solito attrezzate con caselli stradali.

La Commissione suggerisce pertanto un sistema che, ai fini della proporzionalità, offra un bollo a breve termine proporzionato a quello annuale, tenendo conto delle differenze tra i costi amministrativi di ciascun tipo (o dei costi amministrativi forfettari) relativamente all'utenza media dell'infrastruttura per ciascun tipo di bollo

Spicca, tra i molti e diversi suggerimenti sia sul tema della riscossione e del pagamento dei diritti - potestà che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri – che su quello dell’esecuzione, non solo l’intento di evitare discriminazioni tra utenti occasionali e non delle infra strutture viarie, ma anche l’intenzione espressa di assicurare – sia pure attraverso l’esecuzione – non la punizione del maggior numero di contravventori ma la comprensione del sistema per stimolarne il rispetto.

Ecco perché, si legge nella proposta , gli agenti incaricati di far rispettare le norme dovranno disporre di un potere discrezionale nei confronti degli utenti diretti affinché questi possano acquistare immediatamente il bollo ed evitare la sanzione se vi sono ragionevoli motivi di credere in un malinteso, concentrandosi l'impegno nel far rispettare le norme sui contravventori frequenti e non sui non residenti che spesso sono in contravvenzione per la prima volta.

Aldo Scaramuccia

  La Comunicazione della Commissione Europea