Uno sguardo alla nuova disciplina della Legge di Bilancio
Verso l'attuazione del pareggio di bilancio
Roma, 31 agosto 2016 - Rendere possibile provvedere agli obiettivi di finanza pubblica e dare costantemente impulso al trend di sviluppo del Sistema Paese, ponendo in essere una nuova disciplina del bilancio di previsione dello stato che consenta di raggiungere l'obiettivo del pareggio previsto dalla Costituzione.
Sembra essere questo l'obiettivo della recente Legge 4 agosto 2016, n. 163 che reca numerose modifiche ed innnovazioni alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che proponiamo in lettura, nell'attesa del testo della Legge 196/2009 coordinato alle modifiche , dando, di seguito alcuni sintetici cenni dei contenuti.
Cambiano i termini per la presentazione dei principali provvedimenti in materia economico - finanziaria.
Il disegno di legge di Bilancio dovrà essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre (non più il 15 ottobre), mentre il Parlamento potrà acquisire la Nota di Aggiornamento del Def entro il 27 settembre (e non il 20, come oggi). A comporre la Manovra concorrerà la sola Legge di Bilancio, nelle cui sezioni troveranno collocazione le misure individuate dal Governo per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza e nella Nota di aggiornamento del Def, e le disposizioni originariamente allocate nella Legge di Stabilità.
Novità per il DEF.
Un Comitato, ( vedi art. 14) istituito entro giorni trenta dall'entrata in vigore della Legge 163/2016, selezionerà ed individuerà gli indicatori BES ( Benessere Economico Sostenibile), il cui andamento triennale sarà riportato in un Allegato al Def, predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT; il medesimo allegato conterrà anche le previsioni dell'evoluzione degli indicatori nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il Ministro dell’Economia dovrà relazionare alle Camere sull'impatto della Legge di Bilancio sugli indicatori BES, fornendo in tal modo un quadro più trasparente della congruità ed efficacia della spesa pubblica rispetto agli obiettivi prefissati.
Nell'ipotesi di disallineamento della spesa dallo stato di previsione dei singoli dicasteri, i provvedimenti di di riduzione degli stanziamenti verranno disposti con decreto del Mef o con Dpcm, previa delibera del Consiglio dei Ministri, senza più aumenti automatici della tassazione, correlati all'attivazione delle cd. "clausole di salvaguardia". Inoltre, i correttivi da apportare al bilancio triennale dovranno essere contenuti in una apposita, e successiva, manovra.
Infine, resta espressamente sancito ( vedi art. 3, comma 1, lettera c) il divieto di utilizzare le risorse derivanti dallle quote dell'otto per mille e del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la copertura di leggi che comportino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, a condizione che tali risorse risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.