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Briciole di pane

Varianti in corso d'opera, l'ANAC comunica

Il Comunicato del Presidente ANAC del 17 settembre 2014

Roma, 22 settembre 2014 - Standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e snellire l’attività istruttoria dell’Anac.Sono questi gli obiettivi del Comunicato ANAC - proposto in lettura -  che recependo quanto disposto dall’art. 37 del D.L. n. 90/2014,  convertito in legge n. 114/2014,  fornisce  indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità stessa.

 

I contenuti in sintesi.

 

Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile del procedimento).

 

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell’attività di vigilanza, in applicazione dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:


a. nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’effettuazione di lavori e l’importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
d. per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
 

L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.

 

Riferimenti normativi

 

 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

(omissis)

 

Art. 37  (( (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). ))



1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo Codice, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del  responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.


2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza dell'ANAC.In caso di inadempimento si applicano le  sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

(omissis)

 

 

 

A.S

  Il Comunicato ANAC del 17 settembre 2014