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VIA, VAS, gli elementi strutturali secondo il Consiglio di Stato

L'autonomia dei diversi accertamenti ambientali

Roma, 10 febbraio 2011 - Sostiene il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011 che la V.A.S. non costituisca un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, bensì un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

E’ lo stesso Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) – sostiene il Collegio - a distinguere le due fattispecie, ricorrendo un “parere motivato” a conclusione dela fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e un “provvedimento” quale esito della procedura di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p).

Pertanto, solo nella procedura di V.I.A si sarebbe in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma., perché culminante nella comparazione dei diversi interessi espressa n forma di provvedimento conclusivo dell’iter. D’altra parte, ciò si pone in assoluta coerenza con la ratio ispiratrice della retrostante disciplina comunitaria, per la quale sono indifferenti gli specifici meccanismi escogitati dagli Stati membri, dovendo essi essere idonei ad assicurare il risultato voluto di garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a incidere sul territorio;