Tribunale di Napoli, ok rimborso ad Anas per spese terremoto Irpinia
Contenzioso con il Consiglio dei Ministri sui rimborsi
Milano 26 gennaio 2011 - L’Anas ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione delle opere infrastrutturali relative alla ricostruzione post terremoto dell'Irpinia. E quanto ha deciso il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, con la pronuncia del 25 novembre 2010, n. 11904 (giudice Giuseppe Vinciguerra) con un precedente che va oltre il caso concreto (relativo ad un importo di 140 milioni di euro) e coinvolge complessivamente rimborsi per circa 500 milioni di euro richiesti alla Presidenza del Consiglio, nella persona del commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto. Nello specifico la questione decisa dai giudici napoletani riguardava una complessa vicenda giuridica concernente la ricostruzione seguente il terremoto in Irpinia del novembre 1980. Il caso per il quale l'Anas, difesa dallo Studio Carnelutti di Napoli, aveva intrapreso quasi quattro armi fa l'azione di rimborso presso la Presidenza del Consiglio, aveva ad oggetto i lavori di ricostruzione di una strada effettuati all'epoca da CCC (Consorzio Cooperative Costruttori), concessionario in base all'articolo 16 della legge 219/81. Per l'opera realizzata dal consorzio di cooperative si era instaurato un lungo e corposo contenzioso conseguente a riserve che avevano fatto lievitare di più del doppio l'importo contrattuale; il contenzioso fu concluso, dopo un lodo arbitrale impugnato e un nuovo giudizio davanti al giudice ordinario, con una transazione per 140 milioni, somma erogata da Anas a CCC. A sua volta l'ente di Via Monzambano, quattro anni fa, appunto, ha avviato una azione - di rimborso presso il Commissario straordinario per la ricostruzione pressa la Presidenza del Consiglio. La situazione normativa di partenza non era affatto agevole dal momento che in base ad una norma delle tante che si sono succedute in trent'anni, veniva previsto il passaggio di proprietà dagli enti locali alle amministrazioni statali di tutte opere realizzate, tranne quelle infrastrutturali. In base questo quadro di riferimento normativo, confermato anche da un parere del Consiglio di Stato (che ammetteva i rimborsi per diverse opere, ma non per quelle infrastrutturali), la Presidenza del Consiglio aveva sempre escluso la possibilità di rimborsare i costi delle opere infrastrutturali. La sentenza del Tribunale di Napoli dà invece ragione all'Anas, accogliendo la tesi difensiva che ha dimostrato la disparità di trattamento di cui l’Anas è stata fatto oggetto. Posta in essere dal Commissario straordinario che, in alcuni casi, aveva effettuato delle transazioni con alcuni enti rimborsando i costi di alcune opere, ad esempio, acquedottistiche che ben possono essere fatte rientrare nella nozione di opera infrastrutturale. La sentenza (per la quale la Presidenza ha comunque già fatto riserva di appello) è stata salutata con soddisfazione dall'avvocato Maurizio d'Albora, senior partner dello Studio Carnelutti di Napoli: «Finalmente il tribunale ha posto rimedio ad un'assurda discriminazione attuata nei confronti dell'Anas che, per un cavillo giuridico, risultava essere l'unico ente nei cui riguardi il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza del terremoto, si ostinava a negare l'accollo dello Stato dei costi sostenuti dall'Anas per la ricostruzione del dopo terremoto dell'Irpinia; ora ci auguriamo», conclude d'Albora, «che il commissario voglia rivedere la sua posizione e accogliere l'invito a transigere amichevolmente altre analoghe controversie vertenti sui medesimi presupposti». Nel frattempo, a causa di una precedente decisione sulla stessa materia, l'Anas ha già effettuato, presso la Banca d'Italia, un pignoramento di 20 milioni di euro in danno della Presidenza del Consiglio.