Il diritto dell’automotive: un’esigenza imprescindibile
Intervista a Enrico Al Mureden, ordinario di Diritto civile dell’Università di Bologna e docente della Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER)


A tre anni dall’uscita di “Driverless car - Intelligenza artificiale e futuro della mobilità”, il libro di Guido Calabresi ed Enrico Al Mureden, edito da Il Mulino, prende forma l’idea di una disciplina denominata “Diritto dell’automotive”. Enrico Al Mureden – ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna e docente di Product Safety, Product Liability and Automotive nel Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering nella Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER) – illustra un progetto che si articola in una iniziativa editoriale (il
volume "Diritto dell'Automotive. Dalla fabbrica alla strada: tra regole, mercato, tecnologia e società”, Società editrice il Mulino Bologna 2024 ), e in un ciclo di seminari in lingua italiana che in lingua inglese dedicati al Diritto dell’automotive.
Che cos'è il diritto dell'automotive?
L’espressione diritto dell’automotive indica tutte le discipline che riguardano i veicoli e il loro impatto sociale, economico, ambientale ed urbanistico. Da questo punto di vista è possibile osservare in una visione sistematica e organica le regole che riguardano ogni fase della vita del veicolo: dall’acquisizione delle materie prime, alla progettazione; dalla fabbricazione all’omologazione e all’immissione sul mercato; dalle responsabilità collegate all’infortunistica stradale, al rispetto delle discipline in materia di inquinamento ambientale; infine, la fase della demolizione e dello smaltimento.
La complessità del diritto dell’automotive si può cogliere qualora si consideri che la circolazione dei veicoli implica l’intersezione di tre fondamentali variabili: il veicolo come prodotto oggetto di una dettagliata disciplina che ne definisce le caratteristiche di sicurezza e qualità; l’infrastruttura stradale come ambiente altamente regolamentato e il cosiddetto “fattore umano”. L’efficiente funzionamento del sistema ed il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza dipendono sia dal rispetto di ciascuna delle discipline indicate sia dalle complesse interazioni che si creano tra di esse e che possono essere utilmente governate solo attraverso una visione organica del sistema. In altri termini, quindi, le discipline che regolano la costruzione e il mantenimento delle infrastrutture, quelle in materia di sicurezza dei prodotti e quelle funzionali a garantire che ciascun individuo coinvolto nella circolazione stradale agisca nel rispetto delle regole costituiscono anelli di una catena il cui funzionamento presuppone necessariamente l’efficienza di ciascun elemento e la sua affidabilità nei processi di interazione con gli altri.
In questa prospettiva il diritto dell’automotive sottolinea l’esigenza di valorizzare una specializzazione che consenta di coniugare le categorie giuridiche tradizionali con un articolato sistema di norme tecniche agevolando il dialogo tra i cultori delle materie giuridiche e quelli delle materie scientifiche che, pur provenendo da background formativi profondamente differenziati, si incontrano su un terreno comune e avvertono l’esigenza di instaurare un necessario e proficuo dialogo interdisciplinare. Proprio per questa ragione sembra opportuno creare un terreno “culturale comune” nel quale favorire il dialogo tra le diverse professionalità che convergono verso il settore dell’automotive.
In definitiva, lo scopo di questa nuova disciplina consiste nel valorizzare una specializzazione che consente all’operatore giuridico - sia esso impegnato nella funzione legislativa, in quella del consulente d’impresa, in quella dell’avvocato o del giudice – di instaurare un positivo rapporto di sinergia con altre figure professionali del settore automotive che, pur provenendo da background formativi quali quello dell’economia e dell’ingegneria, sono necessariamente chiamate ad interagire in un settore caratterizzato da una forte commistione tra diritto e tecnica.
E perché nel contesto attuale si rende necessario lo sviluppo di tale disciplina?
Lo sviluppo di una disciplina favorisca le interazioni e le sinergie tra professionalità diverse tra le quali si instaurano profonde e complesse interazioni appare opportuno in ogni fase della motorizzazione. Lo stesso codice della strada introdotto nell’era della prima fase della motorizzazione costituisce un chiaro esempio di necessaria cooperazione tra cultori delle discipline tecniche e cultori delle discipline giuridiche. Tutte le norme in esso contenute sono state create e vengono quotidianamente applicate da giuristi, ma hanno contenuti tecnici che sono stati definiti con un approccio scientifico dai cultori delle materie scientifiche, senza i quali qualunque precetto giuridico sarebbe estremamente vago e privo di qualsiasi utilità.
Queste considerazioni possono essere ripetute, a maggior ragione, nel contesto attuale in cui l’incedere delle innovazioni tecnologiche sta conducendo il settore della mobilità verso una svolta epocale caratterizzata dalla transizione verso una mobilità elettrica, connessa e automatizzata.
In questo nuovo scenario l’esigenza di osservare l’insieme di regole compendiate nel “diritto dell’automotive” diviene ancora più imprescindibile.
Nei prossimi anni, infatti, il diritto sarà chiamato a regolare fenomeni completamente nuovi e, seguendo un approccio ormai consolidato nelle politiche legislative dell’Unione Europea, dovrà assumere un ruolo “proattivo”, ossia accompagnare e possibilmente anticipare i profondi mutamenti impressi dal progresso tecnologico creando un ambiente giuridico che permette di coniugare il valore dell’efficiente funzionamento del mercato con quello della centralità della persona e della sua tutela. In questo senso, ad esempio, è emblematico il riferimento al lavoro attualmente svolto nell’ambito del Global Forum for Road Traffic Safety (WP.1) al fine di creare un ambiente giuridico idoneo a favorire lo sviluppo della guida assistita e automatizzata (Legal Instrument on the use of Automated Vehicles in Traffic) anche sottolineando la fondamentale rilevanza dell’obiettivo di proteggere gli utenti vulnerabili, quali i pedoni e ciclisti.
Quali norme tutelano sia individualmente che collettivamente i consumatori?
In questo settore nel recente passato sono stati compiuti progressi estremamente rilevanti. È sufficiente pensare che dall’avvio della motorizzazione di massa nel secondo dopo guerra fino agli anni 70 non esisteva un sistema organico che disciplinasse la sicurezza dei veicoli e la responsabilità del fabbricante. Da questo punto di vista l’introduzione di articolate regole tecniche in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del produttore hanno innescato – già a partire dagli anni 80 – un circolo virtuoso che ha condotto ad un significativo contenimento degli incidenti e delle loro conseguenze. Basti pensare, a questo proposito, che in Italia nel 1972 si registrarono oltre 12.000 incidenti fatali in un parco circolante di circa 18 milioni di auto, mentre, a cinquant’anni di distanza, in un parco circolante di circa 50 milioni di veicoli si contano circa 3000 incidenti fatali.
Questo progresso, ancorché significativo, appare oggi insoddisfacente rispetto agli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea per il 2030 e il 2050.
Proprio queste considerazioni testimoniano ulteriormente l’importanza di formare una figura giuridica capace di formulare soluzioni che conducano a realizzare quel nuovo paradigma della mobilità che ambisce a conseguire il traguardo delle “zero vittime” nell’infortunistica stradale.
In quest’ottica appare indifferibile la rivisitazione – a quasi quarant’anni dalla sua introduzione – della disciplina sulla responsabilità del produttore anche alla luce dei principi espressi nel recente AI Act che, regolando l’impiego dell’intelligenza artificiale, rivestirà un’importanza fondamentale nell’assicurazione della affidabilità di una circolazione automatizzata e connessa nella quale diventerà fondamentale il dialogo tra veicolo ed infrastrutture.
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