Viabilità invernale, il punto sulle sanzioni
Roma, 12 novembre 2015 – In senso astronomico, l’inverno ha inizio il 21 o il 22 dicembre. Nel più limitato (e “terrestre”) ambito della circolazione stradale, invece, la stagione invernale comincia il 15 novembre: dunque, proprio in questi giorni.
Infatti, per il periodo tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo deroghe, gli enti proprietari di strade “possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”, come recita la fondamentale Direttiva ministeriale del 2013. Ne abbiamo già parlato, pochi giorni fa, su questo sito, con un link all’elenco di strade Anas http://www.stradeanas.it/news/dettaglio/id/6220 interessate dai provvedimenti.
Un aspetto collaterale, che però è bene conoscere visto che siamo, più o meno, tutti automobilisti, è quello sanzionatorio. Chi si mette a circolare, su quelle strade, senza pneumatici invernali, o senza catene a bordo, è soggetto a una “multa” di 85 euro; secondo le regole generali, fruisce di uno “sconto” del 30% pagando entro cinque giorni. La sanzione può essere irrogata da un qualsiasi operatore di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, personale ANAS abilitato, ecc.): d’altronde, nessuno può avere dubbi sull’esistenza dell’obbligo, reso noto mediante apposita segnaletica verticale.
Chi, pensando di dimezzare i costi, ha montato gli pneumatici invernali solo sull’asse anteriore non incorre in nessuna sanzione, perché nessuna norma impone esplicitamente di installare quattro pneumatici di quel tipo, ma commette una grave imprudenza. In certe situazioni, un veicolo così dotato può diventare ingovernabile, ancor più di uno che abbia tutte e quattro le gomme estive e, in caso di sinistro, può scattare una responsabilità civile: cosa assai peggiore di una multa.
E chi tiene nel bagagliaio, anziché le catene, le cosiddette “calze da neve”? Al momento attuale, non dovrebbe essere sanzionato. Le “calze da neve”, per quanti non lo sapessero, sono un dispositivo antislittamento sulla cui approvazione e omologazione si è innescata una sorta di telenovela giudiziaria, non ancora conclusa. Provvisoriamente, il Ministero dell’Interno con una sua circolare ha suggerito agli organi di polizia stradale di evitare le verbalizzazioni, ma la situazione potrebbe pur sempre evolvere.
Quanto finora detto, chiaramente, vale per condizioni ambientali normali. Se la nevicata è in atto, o se effettivamente c’è ghiaccio sulla strada, gli operatori di polizia stradale possono “ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele” (articolo 192 del Codice della Strada). E per chi non ottempera all’ordine è prevista, oltre alla “multa”, la decurtazione di punti dalla patente.
Viabilità, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti della rete Anas