Appalti, congruità dell'offerta e costi del personale
L'orientamento dell'Assessorato Infrastrutture della Regione Sicilia
Roma, 25 novembre 2013 - “ Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” (Art. 82 comma 3 bis del Decreto legislativo 163 del 2006, come modificato dall’art. 32, 7 bis del decreto legge 21 giungo 2013, n. 69, convertito in legge 21 agosto 2013, n.98)
Questa la disposizione che ha suscitato, sin dal 2011 (vedi le modifiche introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 al Codice dei Contratti, successivamente abrogate ) un ampio dibattito e numerose resistenze da parte degli operatori di mercato.
Il tema della opportunità di una verifica della congruità dell’offerta ha registrato, nel recente passato, la sostanziale omogeneità di posizione dell’Autorità per la Vigilanza (che , nel dare conto dei risultati della consultazione pubblica indetta all’epoca sul nuovo comma 3 bis dell'art. 81 del Codice dei Contratti, sostenne che vi si potesse individuare l’obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro sia verificando la produttività presentata dal concorrente, che il livello ed il numero del personale necessario per garantirla) e del Consiglio di Stato (che sostenne la necessità di coinvolgere nell’indagine non tanto gli aspetti logico-formali dell’offerta e delle sue giustificazioni, quanto piuttosto il concreto substrato materiale e organizzativo della struttura dell’impresa aggiudicataria).
La pubblicazione, avvenuta venerdì scorso, delle Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, CIRCOLARE 14 novembre 2013, n. 3 a firma dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, offre ulteriori spunti di riflessione sull’argomento.
Richiamiamo sinteticamente le considerazioni svolte sul comma 3 bis nella Circolare, che si propone lo scopo di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti sul piano operativo, ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013.
La tesi sostenuta dall’Assessorato è la seguente: Il nuovo comma 3 bis, si applicherebbe solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).
Questi gli argomenti a sostegno della linea interpretativa proposta:
• la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).
• il titolo della norma è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”;
• la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”.