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Flash parlamentare
Roma, 7 maggio 2014 - Approvata ieri dalle Commissioni Referenti l'integrale sostituzione dell'art. 12 del decreto legge 47/2014 proposta dai Relatori e anticipata ieri da questo giornale.
Riportiamo, di seguito, i testi delle ulteriori proposte emendative dell'art. 12 approvate ieri, segnalando che, su iniziativa del Presidente della 8° Commissione Lavori Pubblici Matteoli, è stata inserita nel testo (comma 1 bis) una clausola di salvaguardia a favore dei bandi e degli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi
Disegno di legge di conversione n. 1413 "Conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
Proposte emendative approvate dalle Commissioni 8°Lavori Pubblici e 13° Territorio - 6 maggio 2015
12.14 (testo 2) - MATTEOLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni e qualificazione obbligatoria e alle categoria di cui all'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
12.100 - I RELATORI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è soppresso.
1-ter. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
12.19 - FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'articolo 357, comma 19, del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinque anni''».