Contratti pubblici, modalità di stipulazione
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Sicilia, Deliberazione n.17/2014
Roma, 11 febbraio 2014 - L'art. 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006 si interpreta nel senso che:
1) in caso di adozione del rogito notarile, quest'ultimo sarà sostituito dal documento informatico notarile, a pena di nullità, alla stregua del preciso richiamo della norma;
2) il contratto sarà concluso in modalità elettronica, solo se la stessa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante (contratti di appalti di servizi e forniture che si perfezionano sul MEPA): in tal caso la modalità elettronica è un requisito ad substantiam a pena di nullità;
3) laddove non è obbligatoriamente prevista la modalità elettronica, è sempre possibile stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con l'intervento dell'Ufficiale rogante, su supporto cartaceo;
4) la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto ( scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes); in caso di trattativa privata, infatti, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ( la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11, comma 13 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Sono queste le conclusioni espresse dalla Corte dei Conti della Regione Sicilia, - come si leggono nella recentissima pronuncia che proponiamo in lettura - in ordine alle nuove modalità di stipula dei contratti pubblici, seguite alle modifiche dell’art. 11, comma 13 del Codice dei contratti, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179.