Costi della Sicurezza, l'indicazione è obbligatoria a pena di esclusione
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 20 marzo 2015, n. 3
Roma, 23 marzo 2015 - L’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dall' art. 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti e determina incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, per difetto di un elemento essenziale.
In tale ipotesi, non si può ricorrere al potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire l'integrazione di un’offerta inizialmente priva di un requisito costitutivo.
L'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un adempimento ai concorrenti, anche in assenza di previsione espressa nella lex specialis, determina l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa.
Inoltre, non è sostenibile l'orientamento giurisprudenziale che indica nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la sede di quantificazione dei costi, essendo il PSC riferito ai costi di sicurezza quantificati a monte dalla stazione appaltante specialmente in relazione alle interferenze e non alla determinazione dei costi aziendali delle imprese.
E' questo, in sintesi, il recentissimo orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema tassatività delle cause d'esclusione, contenuto nella pronuncia che proponiamo in lettura.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(omissis)
Art. 46 Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione (rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011) (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 8/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. (comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)
1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 2) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114)
(omissis)
