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Flash Senato: verso l'approvazione della legge europea 2013-bis

Le novità in tema di avvalimento plurimo e incarichi di progettazione

Roma, 6 settembre 2014 - L'Aula del Senato ha ripreso, in seconda lettura, l'esame del disegno di legge recante " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".

 

Segnaliamo che il testo licenziato per l'Aula dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) contiene  due novità in materia di incarichi di progettazione e di avvalimento plurimo.

 

Vediamole brevemente.

 


Il testo dell'art. 20 all'esame dell'Aula prevede che il divieto di affidamento di contratti pubblici agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti, mirando ad evitare una discriminazione rispetto alla libertà di esercizio dela professione.

 

Il successivo articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati,  adegua la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013; la norma consente, in via generale, alle imprese concorrenti nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (il cosiddetto avvalimento multiplo o plurimo). Si vuole così  a tutelare il principio di concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e  consentire la partecipazione agli appalti anche delle  piccole e medie imprese di poter partecipare agli appalti.

 

 

Riferimenti normativi

 

DISEGNO DI LEGGE Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

Testo licenziato per l'Aula  dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

(omissis)


Art. 20. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK) (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK)


1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 


a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;


b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

 

Art. 21 (Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)


1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
 


«6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

(omissis)
 

A.S

  Appalti e avvalimento plurimo, sentenza della Corte di Giustizia Europea