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Gare, incompleta dichiarazione dei requisiti

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2778 del 29.5.2014

Roma, 3 giugno 2014 - E' legittima la scelta operata dall’Amministrazione  che escluda da gara il concorrente  sul presupposto dell'assenza di dichiarazioni riguardanti alcuni requisiti facenti capo all'art. 38 del Codice appalti (mancata dichiarazione del titolare o del direttore tecnico di non aver omesso la denuncia di essere stati vittime di concussione o estorsione( art.38 1° co 1 lett.m) -ter ; mancata dichiarazione sull'esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti - art. 38, co. 1 lett. m) quater) anche nel caso in cui la lex specialis non contenga l'esplicita sanzione dell'esclusione.

 

Ai fini dell'ammisione a gara resta senza efficacia una dichiarazione sostitutiva " onnicomprensiva", che pur citando le singole lettere dell'art. 38 da a) a m), espressamente affermando di non trovarsi in alcuna delle situazioni ivi contemplate, risulti  carente in ordine al contenuto di dette dichiarazioni.

 

Il dovere di soccorso istruttorio  previsto dall’art. 46 del relativo codice dei contratti pubblici va ricollegato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state già effettivamente rese, senza che con ciò sia possibile integrare elementi essenziali mancanti od omessi;  esso va applicato dall' amministrazione solo se gli atti, tempestivamente prodotti, contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura.

 

Il predetto principio  assume  ulteriore specificità nelle gare pubbliche, in cui l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile in applicazione dell'art. 46 del codice appalti e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali; e ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara (vedi anche Cons. St., V, 5 settembre 2011, n. 4981, e Cons. Stato, V, n. 4842 del 30.9.2013).
 

 

Nell'ipotesi di dichiarazione mancante ed inequivocabilmente richiesta dalla legge e dagli atti di gara, l'esercizio del c.d. potere di soccorso dell'amministrazione incontra l'invalicabile limite della par condicio, per definizione prevalente sul favor partecipationis implicitamente invocato dall’appellata.

 

Questi gli argomenti con i quali il Consilgio di Stato,. nella pronuncia che proponiamo in lettura, ha sancito l'inefficacia di una dichiarazione sostitutiva del concorrente, mirata ad integrare precedenti omesse dichiarazioni relative a requisiti sostanziali.

 

A.S.

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