Governo Renzi, approvata la riforma costituzionale
Il Consiglio dei Ministri licenzia il disegno di legge costituzionale
Roma, 1 aprile 2014 - Resta sostanzialmente confermato l’impianto della riforma costituzionale anticipato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo scorso, oggetto di un vivace dibattito mediatico e politico negli ultimi giorni.
Le modifiche costituzionali proposte nello schema di disegno di legge licenziato ieri dal Governo - che proponiamo in lettura, segnalandone alcune novità rispetto alla precedente versione - devono essere integrate da un coordinamento relativo alla Parte Prima della Costituzione , nonché da una disciplina transitoria recante, tra l’altro, le norme necessarie, in prima applicazione, per l’elezione dei membri non di diritto dell’Assemblea delle autonomie
Procedimento di formazione delle leggi
Previsto dalla nuova formulazione dell’art. 70 che il Senato delle Autonomie, nei trenta giorni successivi alla ricezione di ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, possa deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva la legge può essere promulgata
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Novità in materia del potere del Presidente della Repubblica di richiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione, prima di promulgare una legge.Il nuovo art. 74 dispone che, qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Decretazione d’urgenza
Limitati secondo il nuovo comma dell’art. 77 , comma 4 il potere del Governo di emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, comma quarto ( disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi); reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
Il successivo comma 5 dispone poi – innovando il testo vigente - che i decreti rechino misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L’esame, a norma dell’articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e che le proposte di modificazione possano essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.
Potestà legislativa
Novità nelle previsioni di cui alle lettere da a) a z) dell'art. 117.
Introdotte nella competenza esclusiva dello Stato le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro (lettera m); le norme in materia di ) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo; (lettera s) e di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (lettera u)
Di particolare interesse per il settore delle Opere pubbliche, l'ingresso (lettera z) del tema delle infrastrutture strategiche.
Enti locali, funzioni amministrative
In materia di funzioni amministrative degli enti locali (Art. 118 ) è ora espressamente previsto che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
Governo Renzi: avanti il progetto di riforma costituzionale
Il Disegno di legge di riforma costituzionale approvato ieri