Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Governo Renzi: avanti il progetto di riforma costituzionale

Flash sul disegno di legge costituzionale presentato dal Consiglio dei Ministri

Roma, 13 marzo 2014 – Sostituire il Senato con l’Assemblea delle autonomie; titolarità esclusiva alla Camera dei Deputati del rapporto di fiducia verso l’Esecutivo; snellimento dell’iter legislativo; modifica del riparto di competenze Stato - Regioni di cui all’art.117 della Costituzione.

 

Questo, in estrema sintesi, il quadro delle modifiche al regime del bicameralismo cosiddetto “perfetto” e del Titolo V della Costituzione, contenute nel progetto di legge costituzionale presentato ieri dal Governo, il cui testo proponiamo in lettura, accompagnandolo con qualche accenno alle novità.

 

La nuova composizione del Parlamento prevede che, accanto alla Camera dei Deputati, prenda posto l’Assemblea delle autonomie (art. 55), composta dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione.

 

Le modalità di elezione dei membri dell’Assemblea delle Autonomie, saranno stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati.

 

Il Presidente della Repubblica può nominare membri dell’Assemblea delle autonomie ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni.

 

Nel nuovo disegno costituzionale, le due assemblee assumono funzioni e rappresentanza politica affatto diverse.

 

Quanto alla rappresentanza, ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione; spetta invece all’Assemblea delle autonomie rappresentare le istituzioni territoriali.

 

Quanto alle funzioni, si introduce per la Camera dei deputati la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo e l'esercizio della funzione di indirizzo politico, dellla funzione legislativa e di controllo dell’operato del Governo.

 

La nuova Assemblea delle autonomie sarà, invece, chiamata a concorrere, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa, esercitare la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, e partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, svolgendo, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.


Vediamo ora, per sommi capi, la futura, nuova, conformazione dell’iter legislativo.

 

Previsto l’esercizio della funzione legislativa (art. 70) da parte di entrambe Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.

 

Le altre leggi - fermo restando quanto disposto dal nuovo disegno dell'art. 177 - sono approvate dalla Camera dei deputati.

 

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso all’Assemblea delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.


L’Assemblea delle autonomie si pronuncia, esprimendo un parere, nei trenta giorni successivi alla data della deliberazione. Il parere è trasmesso alla Camera dei deputati che, entro i successivi trenta giorni, delibera in via definitiva, con facoltà di approvare esclusivamente le modifiche conseguenziali al parere reso dall’Assemblea delle autonomie.

 

Qualora l’Assemblea delle autonomie non deliberi di procedere all’esame ovvero sia inutilmente decorso il termine per l’espressione del parere, la legge può essere promulgata. I termini predetti sono ridotti della metà per l’approvazione dei disegni di legge di bilancio e rendiconto consuntivo presentati dal Governo (articolo 81, comma quarto).


L’Assemblea delle autonomie può in ogni caso esprimere un parere su ciascun disegno di legge o documento all’esame della Camera dei deputati.


Il secondo comma del “nuovo” art. 71 prevede che l’Assemblea delle autonomie possa, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione dell’Assemblea delle autonomie.

 

I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dall’Assemblea delle autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell’articolo 138 del testo vigente.

 

Le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati saranno disciplinate dall’emanando regolamento dell’Assemblea delle autonomie.

 

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

 

Variamente articolato il complesso delle modifiche alle regole di riparto della potestà legislativa e regolamentare  Stato - Regioni  (art. 117 Cost). Tentiamo una sintetica griglia di lettura.

 

Potestà legislativa dello Stato

In tema di riparto di potestà legislativa (art. 117 Cost.) si introducono integrazioni alle materie già  previste al 2° comma - lettera e) competenza sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; lettera g) competenza sulle norme generali sul procedimento amministrativo; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; lettera h) competenza sul sistema nazionale della protezione civile; lettera n) competenza sull’ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica; lettera o) competenza sulla la previdenza complementare e integrativa; lettera p) principi generali dell’ordinamento; lettera q) commercio con l’estero - e fanno  il loro ingresso alcune nuove materie - lettera t) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; tutela e sicurezza del lavoro; lettera u) norme generali sul governo del territorio e l’urbanistica; lettera v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; lettera z) grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; programmazione strategica del turismo.

 

Con legge dello Stato l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate.

 

Potestà legislativa delle Regioni

E' attribuita alle Regioni - dalla cui sfera di attribuzioni scompare la legislazione concorrente di cui alll'art. 117, comma 3 - la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con il compito di salvaguardare l’interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e la formazione professionale.

  

Previsto l'intervento legislativo dello  Stato,  in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva, nel caso in cui  ricorrano esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

Potestà regolamentare

Si legge nel testo proposto che  la potestà regolamentare, spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
 

 

A.S.

  Riforma del titolo V della Costituzione, il Pd vuole lo Stato legislatore sulle infrastrutture

  Il Disegno di legge costituzionale presentato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2014