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Briciole di pane

Il Tar Campania esclude la responsabilità del gestore della strada in caso di abbandono illecito di rifiuti

Confermato ancora una volta il consolidato orientamento della giurisprudenza

Roma, 5 ottobre 2012 - La sentenza n. 3635/12 del TAR Campania - Napoli è stata pronunziata su ricorso proposto da ANAS S.p.A. avverso un’ordinanza di necessità ed urgenza emessa dal Comune di Vairano Patenora (CE) in materia di rimozione rifiuti, anche speciali (eternit), abbandonati da ignoti lungo aree di pertinenza stradali. L’ordinanza imponeva ad ANAS di procedere ad horas alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica di un’area lungo la S.S. 85 “Venafrana”, posta lateralmente ad una piazzola di emergenza e divisa da quest’ultimo da un muretto in cemento avente un altezza di circa 60 centimetri. Avverso tale provvedimento ANAS si rivolgeva al giudice amministrativo, che -con il richiamato provvedimento- conferma ancora una volta il consolidato orientamento, che esclude la responsabilità dell'Ente gestore della Strada in caso di abbandono illecito di rifiuti.

Il provvedimento de quo è in linea con altri precedenti del giudice amministrativo partenopeo (sent. 5114/11 e sent. 2800/11) e prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, in modo da garantire l’osservanza delle regole poste a presidio della partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa. All’intimato, cioè, deve necessariamente essere concessa la facoltà di poter dimostrare la mancanza di ogni suo coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nell’illecito ambientale contestato, consentendogli di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche.

Ribadisce il Collegio che il ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza contingibile ed urgente (o anche avente soltanto valenza “ambientale”), giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza, anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento. Sotto altro profilo, il TAR afferma la violazione dell’art. 192 del D.L.vo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990. Infatti, il proprietario, o comunque il titolare in uso di fatto del terreno, non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

La giurisprudenza, in sede applicativa del Codice Ambientale (ed in precedenza del Codice Rochi) ha rilevato che: "Il dovere di diligenza, che fa capo al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni". Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell’art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa.


Gianmarco Miele

L'articolo è stato pubblicato anche sulla rivista "Diritto e processo", n. 9, anno 2, p. 47, con il titolo Ordinanze comunali contingibili ed urgenti in materia di rimozione rifiuti

  La sentenza TAR Campania Sez. V, 26-07-2012, n. 3635

  Rivista Diritto e Processo - articolo Miele