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Briciole di pane

Incidente stradale, risarcibile in favore degli eredi il "danno alla vita"

Corte di Cassazione, sentenza 1361 del 2014

Roma, 25 febbraio 2014 - Riconosciuto il diritto al risarcimento del “danno alla vita” in quanto tale, ovvero del danno da morte propria della vittima in favore degli eredi; un danno la cui  quantificazione il giudice deve valutare in via equitativa , tenendo conto delle circostanze concrete e mirando ad assicurare l’integrale risarcimento tutte le lesioni degli interessi di natura non prettamente economica della persona.

 


E’ questo il contenuto principale della recente pronuncia della Cassazione che proponiamo in lettura, riproponendo di seguito l’inquadramento dei diversi profili del danno risarcibile effettuata dal collegio giudicante.

 


La Corte, nel ripercorrere l’insieme delle diverse componenti del danno non patrimoniale ( danno biologico, morale, esistenziale, ) sottolinea, per la prima volta, che entrambi gli elementi propri del danno morale ( sofferenza interiore legata all'evento lesivo ; lesione alla dignità o integrità morale), devono essere oggetto della valutazione equitativa del giudice.

 

 

 

Una valutazione equitativa, si legge nella sentenza, che deve essere congrua, adeguata e proporzionata al fatto sofferto ed alle sue conseguenze, secondo il prudente apprezzamento del giudice che apprezzerà tutte le concrete lesioni recate ai familiari (alla dignità, all’onore, alla libertà, alla vita di relazione, all’integrità psicofisica, alla tranquillità e godimento dei rapporti familiari), nessuna esclusa, garantendo l’integralità del risarcimento e la proporzionalità monetaria tra risarcimento e gravità dell’offesa (vedi Corte Cost. sentenza n. 184/1986), avendo di mira l’integrale ristoro del pregiudizio subito dalla vittima e dagli eredi.

 


Il diritto al risarcimento dei danni dei prossimi congiunti – prosegue la Corte - ricorre non solo nel caso di perdita del rapporto parentale, ma anche nel caso di lesioni dello stesso rapporto che incidano i diritti inviolabili della famiglia (anche di fatto) alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti, determinandone sofferenze e limitazioni.

 

Completa il quadro del danno non patrimoniale risarcibile, il danno da perdita della vita, del tutto distinto – ad avviso del Collegio - dal danno biologico e dal danno morale, in quanto rilevante a prescindere dalla consapevolezza che ne abbia il danneggiato, ed indennizzabile anche in caso di morte immediata o istantanea.

 


Anche in questo caso, spetta alla prudente discrezionalità del giudice l’individuazione dei criteri di valutazione equitativa del diritto al ristoro  che si acquisisce al momento della lesione mortale.

 

 

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza della Corte di Cassazione