Intermodalità, che succede in Parlamento
Lo sforzo italiano verso la competitività del sistema logistico del Paese
Roma, 6 novembre 2013 - Occorre incentivare l’adeguamento tecnologico e la crescita di efficienza del sistema logistico complessivo del Paese, definendo la strumentazione necessaria a rafforzare le scelte strategiche unitarie sulla portualità italiana e promuovendo gli investimenti necessari, in armonia con le scelte regolatorie che la legge ha attribuito alla nuova Autorità per i trasporti.
E' questa una delle linee di intervento esplicitamente indicate nel recentissimo Aggiornamento ( Settembre 2013) dell’XI° Allegato Infrastrutture.
Da parte degli operatori del settore è stato più volte sottolineata l’inderogabile urgenza di fare delle scelte che tengano conto delle possibili integrazioni tra porti, interporti (anche privati) e aeroporti e dei loro bacini di traffico e guardino al territorio come tessuto d'integrazione tra imprese, settori produttivi e società.
Un obiettivo ed uno sforzo che son oggetto di attenzione dell Parlamento italiano.
Prosegue questa settimana, davanti alla IX Commissione Trasporti della Camera, l’esame della Proposta di legge: VELO ed altri: "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
Il testo in discussione riproduce quanto contenuto nel testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e 4296 Nastri, già approvato nella XVI legislatura dalla Camera dei deputati, quasi all'unanimità, dopo un lungo esame, e non giunto a completare l'iter legislativo prima della conclusione della legislatura.
L'obiettivo principale della proposta di legge- che riguarda sia l'attività di soggetti istituzionali, quali gli enti territoriali, sia quella degli operatori del settore dei trasporti - è introdurre, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, affidate alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
In particolare, il provvedimento è volto ad introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme logistiche, aggiornando e ridefinendo le disposizioni vigenti, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell'Unione europea nel settore dei trasporti e dell'intermodalità.
Ecco alcune delle novità contenute nel testo che proponiamo in lettura.
Ad un Comitato nazionale per l'intermodalità - presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e integrato dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. e la logistica (articolo 4 ) , da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sono attribuiti compiti di indirizzo, di programmazione e di coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.
Il testo riserva un ruolo di primo piano al Ministro delle Infrastrutture, cui spetta la facoltà, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti.
Sarà, poi, Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Consulta generale per l'autotrasporto, integrata con rappresentanti degli interporti e delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali, ad elaborare il Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti- che definirà anche le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Al medesimo decreto è demandata l’individuazione dell'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
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