Sistema portuale, come sviluppare la competitività
L'art. 22 del Decreto del fare e le future linee d'intervento
Roma, 23 settembre 2013 – “La perdita di competitività della portualità italiana, e il rischio di marginalizzazione che questo processo porta con sé, rappresenta un elemento di criticità non soltanto per il settore, ma per l’intero sistema economico nazionale”.
Così si legge nel rapporto di Cassa Depositi e Prestiti sulle potenzialità del sistema portuale italiano e sui presupposti per il rilancio reso noto nei mesi scorsi.
Lo stesso ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi , nell’esporre gli indirizzi programmatici del Ministero, ha indicato come una delle priorità, l’imprimere un passo diverso alla crescita di competitività del sistema portuale italiano, attraverso il quale passa circa l’ottantacinque per cento dell’import/export nazionale.
Sulla materia, oggetto dell'attenzione di tutti gli operatori economici dle settore e non,la recente entrata in vigore delle Misure per l'aumento della produttività nei porti ( art. 2 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) in particolare con il riconoscimento alle Autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, della possibilità di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale nonche' variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime, ha dato il via ad un percorso meritevole di ulteriori riflessioni.
Ed infatti, stando agli argomenti contenuti nel recentissimo Aggiornamento ( Settembre 2013) dell’XI° Allegato Infrastrutture, la centralità dei porti è ritenuta uno dei principali elementi di novità della nuova politica infrastrutturale europea per la creazione di una “Single Europe in a global market” .
Nel documento si sottolinea l’opportunità di dare un nuovo assetto gestionale all’offerta per adeguarla alle attuali criticità, attraverso:
• Una rivisitazione della governance dei porti, a partire da quelli che hanno realistiche potenzialità di integrarsi in veri e propri sistemi multi portuali, che deve farsi carico di un vero e proprio piano industriale e dimostrarne la concretezza, prima di richiedere qualunque finanziamento pubblico.
• l’incentivazione all’adeguamento tecnologico e alla crescita di efficienza del sistema logistico complessivo del Paese della strumentazione necessaria a rafforzare le scelte strategiche unitarie sulla portualità italiana, promuovendo gli investimenti necessari e scoraggiando quelli inutili e a coordinarle con le scelte regolatorie che la legge ha attribuito alla nuova Autorità per i trasporti;
• la riduzione dell’incidenza complessiva degli oneri burocratici;
La norma di riferimento
Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
(omissis)
Art. 22
Misure per l'aumento della produttivita' nei porti
1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»; b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse; c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse; d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorita' portuali e' consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche' variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita' portuali, nonche' la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita' portuali si avvalgano della predetta facolta' di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, e' esclusa la possibilita' di pagare il tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilita' finanziaria delle operazioni poste in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».
Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euro-mediterraneo
Sistema portuale italiano e competitività, l'orientamento del Governo