Manovra economica: le novità per le infrastrutture
La Legge 15 luglio 2011, n. 111
Il testo approvato, complessivamente composto da 41 articoli, reca alcune disposizioni in materia di infrastrutture e disciplina degli appalti pubblici di cui diamo sinteticamente conto di seguito
• Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Comma 1 : Istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali”, con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi. Si tratta, degli interventi già individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010.
La norma introduce la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma 232, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse
Le risorse del Fondo sono, altresì, destinate ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A..
Commi 2-7 (Opere del Programma infrastrutture strategiche): I commi da 2-7, disciplinano i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.
In particolare:
Il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:
- non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)
- non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
: - non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- non abbiano pubblicato il relativo bando di gara.
Il comma 4, analogamente, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.
Il comma 5 prevede che con decreti, di natura non regolamentare, aventi carattere ricognitivo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
Il comma 6 dispone che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. .
Il comma 7 demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche.
Il comma 8, dispone un finanziamento, per l’anno 2011, di 16,7 milioni di euro per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
Il comma 9 autorizza, per l’anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell’Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus.
Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti dai commi 8 e 9, prevedendo che siano mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 – per essere versate al bilancio dello Stato - nel limite di 23 milioni di euro, le risorse -iscritte in conto residui al capitolo 7192 dello stato di previsione del MIT - resesi disponibili per pagamenti non più dovuti del Fondo per fronteggiare aumenti di prezzi di alcuni materiali di costruzione istituito dall’art. 1, comma 11, del decreto-legge 162/2008.
Il comma 11 reca la copertura all’onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo, per 23 milioni di euro per l’anno 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008.
Il comma 12, stabilisce che l'esclusione dalla medesima disciplina delle associazioni e fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni
I commi 13-15, istituiscono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome “la sessione per la coesione territoriale”. In particolare Il comma 13 demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di svolgere, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale, alla quale partecipano anche le parti sociali, al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi strutturali, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.
Il comma 14 prevede che la sessione per la coesione territoriale monitori la realizzazione degli interventi strategici e proponga ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l’efficacia della spesa.
Il comma 16 destina alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3 per cento del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (istituito dal comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 930 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per gli esercizi dal 2013 al 2016). L’assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Al CIPE medesimo viene trasmessa annualmente dal Ministro per i beni e le attività una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati. Il comma prevede, altresì, che per il 2011 non si applicano le disposizioni dell’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), che destinano il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, e che – a partire dal 2012 – il citato 3 per cento è definito esclusivamente nei termini previsti dalla norma in commento.
I commi 17 e 18, recano disposizioni relative all’Expo Milano 2015. In particolare il comma 17, al fine di permettere la realizzazione delle opere “essenziali” dell’Expo 2015 indicate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, sostituito dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2010, consente una deroga, per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l’edificazione del nastro stradale e per l’edificazione
Il comma prevede, infine, che tali deroghe vengano concesse su richiesta degli interessati, con provvedimento del MIT, sentita l’ANAS.
• ART.34 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n 327
L'articolo 34 introduce l'art. 42-bis nel D.P.R. 327/2001 (TU espropri), che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell’autorità che li utilizza di beni immobili già in uso per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l’indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non.
La norma dispone il pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell’area da parte della Pa . In estrema sintesi, il nuovo art. 42-bis si differenzia dalle disposizioni di cui all’art. 43, in quanto si sostituisce il risarcimento del danno con un indennizzo composto da due voci (pregiudizio patrimoniale e pregiudizio non patrimoniale forfetario) spettante al proprietario del bene immobile indebitamente espropriato e viene disposto che il provvedimento di acquisizione sia dettagliatamente motivato dall'autorità che lo ha emanato.
Le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio.
I commi da 4 a 7 indicano gli elementi essenziali del provvedimento di acquisizione che deve contenere:
- Specifica motivazione : la motivazione del provvedimento di acquisizione, oltre ad indicare le circostanze che hanno portato alla indebita utilizzazione del bene e, se possibile, la data di inizio della stessa, deve far riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
- la liquidazione dell'indennizzo,
L'atto di acquisizione, che deve essere notificato al proprietario, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione., comporta il passaggio del diritto di proprietà, che tuttavia è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, ovvero del deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001.
Il comma 7 prevede la trasmissione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti del provvedimento di acquisizione da parte dell'autorità che lo ha emanato.
Il comma 8 reca la disciplina transitoria. Si prevede che le relative disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione e di disporre il conguaglio con le somme eventualmente già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale..
- ART. 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
L’articolo 36 reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del MIT.
Il comma 1, in particolare, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF.
I commi 2 e 3 elencano rispettivamente le funzioni dell’Agenzia e di ANAS, che riprendono in gran parte quelle di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1994.
Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di Anas S.p.A. e ferme restando le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione dei relativi atti e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi.
Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad Anas S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF. L’Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali e si avvale - nell’espletamento delle proprie funzioni concernenti le infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale - delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A., Autostrade del Molise S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A..
Il comma 3 elenca i compiti di Anas S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2012, volti a: costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali (quelle in gestione diretta), anche per effetto di subentro ] ai sensi del precedente comma 2, lett. a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; migliorare ed adeguare la rete delle strade e delle autostrade statali; curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; espletare, con proprio personale, i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strada.
Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere a tale data. Il comma 5 trasferisce all'Agenzia le competenze già attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono dettate disposizioni per il trasferimento delle risorse umane e per l’applicazione del trattamento economico. Sono altresì trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del MIT e le risorse di cui all'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.
Il comma 6 demanda, entro il termine del 31 dicembre 2011, al MIT e ad Anas s.p.a. il compito di predisporre lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia sottoscrive con Anas s.p.a. e che è approvata con decreto del MIT, di concerto con il MEF.
Il comma 7 attribuisce gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al MEF, o a società dallo stesso controllata tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A..
Il comma 8 prevede la nomina di un amministratore unico di Anas spa - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – con ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria anche con riferimento alle risorse da attribuire all’Agenzia, nonché la contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Anas S.p.A.
Il comma 9 affida all'amministratore unico anche la predisposizione del nuovo statuto della società da approvare con decreto del MEF, di concerto con il MIT entro il 1° gennaio 2012, Il nuovo statuto di Anas S.p.A. deve prevedere i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del MIT sulla società al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
Il comma 10 abroga l’art. 1, comma 1023, della citata legge 296/2006 che mirava a separare in ANAS le attività di concedente e controllore delle concessionarie autostradali che ora sono attribuite all’ Agenzia[. Il comma 10-bis dell’articolo 36, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, aumenta l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.3765,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo, prevedendosi inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.
La Manovra Economica in Gazzetta Ufficiale
La Manovra economica verso una rapida approvazione
Manovra: Federmanager, Anas costituisce asset strategico del Paese