Piano "Destinazione Italia", i requisiti di forma del contratto d'appalto
L'art. 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145
Roma, 15 gennaio 2014 – Muta nuovamente il regime della forma dei contratti pubblici secondo le previsioni dell’art. 6 (Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd piano “Destinazione Italia), all’esame delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati,dal 9 gennaio scorso.
Una modifica che si allinea ai precedenti interventi adottati nel quadro dell’Agenda Digitale , con i quali si è voluto estendere al settore dei contratti pubblici ( già disciplinato dal Codice degli Appalti) , l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione,in linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.
Il quadro di riferimento
Sul tema del regime formale del contratto, come è noto, l’art. 11 , comma 13 del Codice degli appalti, prevede, quali forme di stipula del contratto a pena di nullità, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Su tale impianto è successivamente intervenuto l’art. 6, terzo comma del D.L.179/12 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) il quale dispone, con decorrenza 1 gennaio 2013, che: " il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Le criticità sollevate in ordine all’ambito di applicazione oggettivo della norma ed all’individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti con particolare riguardo all’esatta estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche ed il vivace dibattito ancora non esaurito, sono note.
Le novità contenute nel Piano Destinazione Italia
L’art. 6, comma 6 del prevede dunque che le disposizioni di cui all’art . 11 comma 13 del Codice dei Contratti,in ordine alla forma del contratto da adottarsi a pena di nullità, si applicano con le seguenti cadenze temporali:
- dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa
- dal 1 gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata
Il successivo comma 7 della norma prevede che mantengano validità gli accordi e i contratti non stipulati in modalità elettronica nell’intervallo tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2014, ed estende al 1 gennaio 2015 la validità dei contratti stipulati mediante scrittura privata.
Appalti, inapplicabilità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81