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Responsabilità fiscale dell'appaltatore, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

La circolare 1 marzo 20132, n.2

Roma, 4 marzo 2013 – Le attese ulteriori indicazioni interpretative ed applicative dell’art. 13 del DL n. 83 del 2012 in tema responsabilità fiscale dell’appaltatore sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° marzo 2013, n. 2 recante “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Problematiche interpretative”.

Due le tematiche principali affrontate dalla circolare:

L’Ambito soggettivo di applicazione

Come si legge nella Circolare, l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame è definito dall’art.35, comma 28-ter del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A parere dell’Agenzia, sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa,

• le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo,

• le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA.

• il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR

L’Ambito oggettivo di applicazione

L’Agenzia delle Entrate ravvisa lo scopo della norma non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

La tipologia di contratti interessati dall’applicazione della nuova disciplina è individuata dalla circolare nelle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Tuttavia, come si apprende dal testo, la norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Escluse, invece dall'applicazione  le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi; b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Aldo Scaramuccia

  Appalti, responsabilità fiscale e criticità applicative

  La circolare dell'Agenzia delle Entrate