Ritardati pagamenti, ecco le nuove norme
Il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192
Roma, 16 novembre 2012 – L’Italia continua nello sforzo di sostegno alle piccole e medie imprese. Una valenza ed un intento strategici in un momento particolarmente critico.
Accolta ieri, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, la raccomandazione del Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani di anticipare dal 2013 al 2012 il recepimento della direttiva n. 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 48 del 23 febbraio 2011) .
Come anticipato da "Le Strade dell'Informazione", il nuovo testo attua la delega contenuta nella L. 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese), con un significativo anticipo rispetto al termine di recepimento, fissato dalla direttiva al 16 marzo 2013 e si applica alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1 gennaio 2013.
La criticità, sulla quale il provvedimento interviene, è nota.
L’Italia è all’ultimo posto nelle classifiche europee sulla tempestività dei pagamenti fra imprese e, soprattutto, di quelli della pubblica amministrazione alle imprese
Gli oneri finanziari e amministrativi derivanti dai ritardi di pagamento contribuiscono a pregiudicare la stabilità finanziaria delle imprese di piccole dimensioni, esponendole a situazione di insolvenza, con il rischio di determinare effetti a catena tali da ripercuotersi sui livelli occupazionali, ed altrettanto negativamente sulla coesione sociale europea.
La direttiva opera una «rifusione» della precedente direttiva 2000/35/CE, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che ha dato attuazione all'art. 26 della legge comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002.
Queste le principali novità introdotte dalla direttiva oggetto di recepimento.
- Elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori (la maggiorazione del tasso fissato dalla BCE passa da sette ad otto punti percentuali);
- Introduzione di ulteriori limitazioni alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni previste dalla legge (cioè alla decorrenza automatica degli interessi, alla misura del loro tasso ed all’obbligo di rimborsare le spese di esazione del credito).