Roma Capitale, ecco il decreto legge
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale"
Roma, 7 marzo 2014 - Al via il pacchetto di interventi urgenti in materia di finanza locale licenziate dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso.
Il provvedimento, che proponiamo in lettura, inizierà l'iter parlamentare di conversione in legge alla Camera dei Deputati avanti le Commissioni V Bilancio e VI Finanze Riunite.
L'art. 16 del testo - che riproduciamo di seguito per comodità di lettura - detta la disciplina degli interventi in favore di Roma Capitale.
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014 , n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.
(omissis)
Art. 16.
Disposizioni concernenti Roma Capitale
1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle Finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle Finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l’adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni Finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per
riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l’utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come _ ne sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l’attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l’entità della massa debitoria.
5. Al comma 196 -bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale.
Roma Capitale può riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13 -bis , del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.
Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 12 -octies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa.
Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”
(omissis)
Riferimenti normativi
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Art. 14
Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne da immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo e' altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia' effettuati in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 12 -octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.