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Roma Capitale: il Senato approva la norma per il risanamento del Bilancio

Convertito in legge il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16

Roma, 30 aprile 2014 - Si è concluso questa mattina il lungo percorso delle nuove disposizione sul risanamento finanziario di Roma Capitale.

 

L'Assemblea del Senato ha approvato oggi, in via definitiva, con 132 voti favorevoli, il ddl n. 1450 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

 


Le Disposizioni concernenti Roma Capitale (Art. 16) sono state interessate da alcune modifiche che anticipiamo, servendoci della bozza parlamentare , non definitiva, del provvedimento approvato.



SENATO DELLA REPUBBLICA


Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 aprile 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

 

(omissis)

 

All'articolo 16:

 

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni», le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti» e dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:


all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:


«a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;


alla lettera c), dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;


alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario del comune,» sono inserite le seguenti: «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;


dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:


«e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;


al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

 

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

 

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

 

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;

 


al comma 5:

 


al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;


al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;


dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

 

«5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

 

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».


 

Aldo Scaramuccia

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