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Briciole di pane

Sinistro da circolazione veicolare, cambiano i criteri per il risarcimento danni

Le novità contenute nel pacchetto "concorrenza" approvato dal Governo il 20 febbraio

Roma, 4 marzo 2015 – Si prospettano alcune novità in tema di criteri di risarcimento del danno da sinistro causato dalla circolazione veicolare.

 

Il Consiglio dei Ministri  ha approvato il 20 febbraio scorso un Disegno di legge indirizzato a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

 

Il pacchetto d’interventi (non ancora giunto alla definizione e presentazione di un testo in Parlamento) contiene ( vedi art. 7 della bozza allegata), tra le altre cose, la modifica degli artt. 138 e 139 del Decreto legislativo 7 settembre 2055, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” in tema di risarcimento del danno biologico lieve e grave, derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.

 

Ecco, in sintesi, una ricognizione delle possibili novità, nell'attesa di conoscere la versione definitiva.

 

In tema di danno non patrimoniale temporaneo, l’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è pari a 39,37 euro; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno (vedi il comma 1, lettera b) dell’articolo 139), fermi gli aggiornamenti annuali in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

 


Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento (nella norma vigente la soglia è fissata al trenta per cento). L’ammontare complessivo del risarcimento così riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

 


In sede di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (nuovo art. 139), l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento (la soglia precedentemente prevista non era superiore ad un quinto dell’importo riconosciuto). Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, anche in questa ipotesi, l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

 

Aldo Scaramuccia

  Dal vecchio al nuovo: Decreto legislativo 209 del 2005 e Ddl Concorrenza

  Il testo approvato dal CdM il 20 febbraio 2015