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Tachigrafi, istruzioni per l'uso

Autotrasporti, novità dall'Unione Europea

Roma, 20 giugno 2014 – Le  disposizioni in materia di l’utilizzo del cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada, contenute nel nuovo Regolamento europeo , entrato direttamente in vigore in tutti i Paesi membri il 1 marzo scorso, avranno tempi di applicazione diversi.

 


Decorre (art. 48) dal 1 marzo 2016.  l’effettiva applicazione degli obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’installazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio,

 

 

Fissato, invece, per il 1 marzo 2015, il termine per l’applicazione degli articoli 24 (Autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo), 34 (Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione), 45 (Modifica del regolamento  CE n. 561/2006); proprio quest'ultimo  semplifica la mobilità breve dei mezzi da cantiere, tenendo esenti dall’applicazione i trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa, e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

 

 

 

Infine, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’allegato I B, continuano ad applicarsi a titolo transitorio, sino alla data di applicazione degli atti di esecuzione stabilita nel   Regolamento

 


 

Aldo Scaramuccia

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