Appalti, le categorie e l'Avcp al lavoro sulle nuove direttive europee
Le osservazioni e le proposte di Finco sui testi in recepimento
Roma, 29 gennaio 2014 – Gli Stakeholders e l’Autorità per la Vigilanza al lavoro sulle nuove Direttive europee in materia di appalti.
Nell’intervento svolto ieri, in sede di audizione avanti l’AVCP, dalla Federazione Industrie Prodotti impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (FINCO), sono contenute, insieme a proposte di modifica del quadro normativo vigente, alcune osservazioni sulle norme contenute nei nuovi provvedimenti in corso di recepimento.
Ne diamo brevemente conto, proponendo in lettura il documento originale.
Non sarebbe significativamente diverso da quello dell’appaltatore generale il ruolo svolto dal Contraente Generale, che il contrario condurrebbe, spesso, ad un aumento dei costi dell’opera; penalizzando la competitività delle piccole e medie imprese.
Questi gli elementi distintivi della figura del General Contractor che, nell’ottica Finco, fanno ritenere opportuna una revisione della Legge Obiettivo con conseguente eliminazione – o limitazione della praticabilità dell’istituto solo a particolari categorie di appalti.
Assicurare la qualità e l’economicità delle lavorazioni oggetto d’appalto appare impossibile senza il concorso di professionalità e dotazioni tecniche specifiche.
Di qui – continua la FINCO – la necessità di conformare un sistema di qualificazione incentrato sulla specificità delle attività svolte, siano esse generiche o specialistiche. Una qualificazione oggettivamente, verificabile e riconducibile solo a reali esperienze, sembra dunque costituire il centro del futuro sistema dei lavori pubblici
In tema di controllo dei requisiti di partecipazione, individuare i meccanismi di controllo e/o di certificazione integrativi e/o sostitutivi dell’attestazione SOA che assicurino non solo una verifica documentale, ma anche un controllo sull’effettivo e concreto contenuto delle qualificazioni conseguite, consentirebbe di attestare con certezza la reale capacità di operare in un appalto da parte dell’impresa (n.d.r :sul punto della concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali, vedi anche la Sentenza 22 gennaio 2014, n.294 del Consiglio di Stato).
Quattro le norme del testo in recepimento, sulle quali si è appuntata l’attenzione della FINCO (Art. 37 – Centrali di Committenza; Art. 46 – Lotti; Art. 63 – Avvalimento; Art. 71 – Subappalto).
Molto apprezzate le previsioni sulle Centrali di committenza applicate agli appalti di lavori che – si legge nel documento - deve essere di supporto proprio alla capacità dell’ente aggiudicatario di individuare la funzionalità dei Lotti e di gestire con maggiori mezzi tecnici e professionali l’intera gara (ivi inclusi i rapporti, anche economici, con tutti partecipanti all’appalto come, ad esempio, con i subappaltatori).
Una motivata contrarietà – accompagnata da un piccolo gruppo di proposte di modifica del testo - è, invece, espressa sulla disposizione in materia di avvalimento , nella duplice convinzione che:
a) nel panorama imprenditoriale italiano, caratterizzato da un elevatissimo numero di soggetti abilitati a partecipare alle gare di appalto al di sopra della soglia comunitaria in quanto dotati di certificato SOA, l’applicazione dell’istituto possa funzionare da elemento distorsivo della concorrenza;
b) le lavorazioni specialistiche e superspecialistiche - che per intrinseche caratteristiche non sono suscettibili di efficace dimostrazione "di disponibilità" puramente documentale dovrebbero, in ogni caso, rimanere esenti dall’applicazione dell’Avvalimento.
Infine, una maggiore tutela del subappaltatore, potrebbe e dovrebbe essere assicurata dal legislatore nazionale – si legge nel testo - visti i larghi spazi lasciati di manovra lasciati sinora dal Legislatore europeo.
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