"Decreto Fare", novità per le terre e rocce da scavo
Possibili ulteriori modifiche all'applicabilità dell'art. 185 del Codice ambientale
Roma, 18 giugno 2013 - Aperta, nell'attesa della pubblicazione, la caccia al testo “decreto Fare” approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso.
Segnaliamo all’attenzione dei Lettori, pur nella ridda delle anticipazioni e del consueto susseguirsi di versioni non ufficiali del provvedimento, che in ordine al trattamento delle terre e rocce da scavo, il testo definitivo potrebbe contenere una ulteriore novità.
Come è noto, il Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 agosto 2012, n.161 recante il Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, previsto dall'art. 49 della Legge 24 marzo 2012 , n. 27 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') disciplina la materia.
Proprio il Ministero dell’Ambiente tuttavia , in una recente nota , ha inteso chiarire, in ordine all’applicazione dell’art. 185 del Decreto legislativo n. 152/2006, (come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo n. 205/2012) che tale disposizione non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui viene prodotto, e che , in ordine al tema delle “piccole quantità” di materiale da smaltire, la relativa disciplina non rientra nelle materie oggetto del decreto, in forza della previsione di cui all’art.266, comma 7 , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (come modificato dall’art. 2, comma 45 bis del decreto legislativo n. 4 del 2008).
In epoca recentissima, la Corte di Cassazione ha stabilito ( Sentenza del 09/05/2013 n. 19942) che gli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, restando quindi esclusi dall’applicazione delle norme di cui al Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»e relativo Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo (Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 agosto 2012, n.161”)
Ed ecco la possibile novità.
Allo studio - stando a quanto si legge nelle bozze in circolazione - l’aggiunta di un ulteriore comma all’art. 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per effetto del quale il predetto Regolamento si applicherebbe solo alla terre e rocce da scavo che provengono da attività od opere soggette a valutazione d’impato ambientale.
Terre e Rocce da scavo, Nota interpretativa del Ministero dell'Ambiente
Scavi stradali, la Cassazione sullo smaltimento degli inerti