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Consiglio di Stato: l'Informativa antimafia atipica non ha carattere interdittivo

Consiglio di Stato, Sentenza 28 novembre 2013, n. 5698

Roma, 3 dicembre 2013 - Nel nostro ordinamento la informativa antimafia c.d. atipica, elaborata dalla prassi, (fondata sul combinato disposto dell'art. 10, co. 9, del d.P.R. 252/1998 e dell'art. 1septies, del d.l. 629/1982, convertito in legge 726/1982, nonché nell'art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 252/1998) non riveste  carattere direttamente interdittivo, ma consente alla stazione appaltante l'attivazione di una valutazione discrezionale in ordine all'avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali in relazione all'idoneità morale del contraente.

 

L'eventuale, conseguente efficacia interdittiva può scaturire da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria. (cfr. Cons. Stato, III, 14 settembre 2011, n. 5130; VI, 28 aprile 2010, n. 2441; I, 25 febbraio 2012, n. 4774).

 

Queste le conclusioni della recente sentenza del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura, in ordine all'efficacia dell'informativa atipica sul prosieguo della procedura di gara.

A.S.

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